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L’art. 416 bis dispone la confisca dei beni per tutte le associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate (camorra, ‘ndrangheta, etc.)

Inoltre la legge 109/1996, fortemente voluta e promossa da Libera, ha introdotto nell’ordinamento italiano la previsione del riutilizzo dei beni sequestrati alla mafia per finalità sociali, assegnandoli a enti locali, associazioni o cooperative.

L. 7 Marzo 1996, n. 109

Nel 2010, il D.L 4/2010 hs istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

D.L 4 Febbraio 2010, n. 4

Il decreto è stato convertito, con alcune modifiche, dalla legge 50/2010.

L. 31 Marzo 2010, n. 50

Per saperne di più visita la nostra sezione Beni confiscati