In tale sede, Antonio Rodà, è stato dapprima condannato in primo grado e successivamente assolto dalla Corte d’Appello genovese. Per lui l’accusa era la stessa che ancora pende sui menzionati presunti concorrenti: associazione di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.). In particolare, secondo la ricostruzione della D.D.A., a Lavagna sarebbe operante una ramificazione territoriale, denominata “locale”, di ‘ndrangheta, i cui reati-fine si identificano in: traffico illecito di rifiuti, traffico di sostanze stupefacenti, usura aggravata, estorsioni, detenzione e porto d’armi, esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse, esercizio abusivo di attività finanziaria, truffa ai danni di ente pubblico, falso ideologico, corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso, traffico di influenze illecite ed abuso d’ufficio.
Il ruolo di Antonio Rodà, secondo la ricostruzione, sarebbe stato quello di partecipe all’associazione mafiosa, mentre a capo del sodalizio ci sarebbe Paolo Nucera, oggi separatamente giudicato.
Nella sentenza di primo grado, con la quale Antonio Rodà è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione, il giudice aveva ritenuto rilevante il ruolo dello stesso all’interno dell’associazione mafiosa alla luce di vari elementi, fra cui: una riunione tenutasi nel 2010 all’Hotel Ambra di Lavagna, gestita da Paolo Nucera, volta alla “riappacificazione” del locale di Lavagna con il locale di Genova, alla quale partecipavano alcuni membri, poi condannati in separati procedimenti, come Domenico Gangemi; il sostegno logistico ed economico fornito ai familiari di detenuti, ristretti per condanne per associazione mafiosa; la partecipazione a cerimonie funebri di sodali, che nell’ambito dell’associazione rappresenterebbe un forte segnale di rispetto nei confronti di altri nuclei familiari; l’intromissione, nel 2014, nelle elezioni comunali tenutesi a Lavagna, in particolare sarebbe emerso come gli imputati avrebbero sostenuto il candidato Sindaco Giuseppe Sanguineti tramite l’intermediazione dell’ex parlamentare Gabriella Mondello, in cambio di benefici quali il rinnovo o il rilascio di concessioni demaniali in violazione delle norme amministrative; infine la detenzione e la disponibilità di armi, che la giurisprudenza interpreta come tipica estrinsecazione della capacità di intimidazione.
Dinanzi all’impugnazione da parte del Rodà avverso la sentenza di primo grado, la competente Corte territoriale, pur ritenendo gli elementi addotti dal Tribunale fortemente indicativi della presenza mafiosa sul territorio, non ritiene che questi siano riconducibili alla sua posizione o che comunque siano per costui rilevanti. Di conseguenza la Corte d’appello non ritiene raggiunta la prova dell’appartenenza di Antonio Rodà alla locale per le seguenti motivazioni.
I rapporti con i familiari dei detenuti non vedono coinvolto direttamente Antonio Rodà, ma al più il cugino Francesco Antonio Rodà. Infatti, il primo non ha mai consegnato denaro ai familiari dei detenuti ed il fatto che, in un’occasione, sia andato a prenderli alla stazione non è di per sé indicativo della sua partecipazione all’associazione mafiosa: si tratta, scrive la Corte, di un atto meramente episodico consistente “in una cortesia rivolte a persone conosciute che venivano dallo stesso paese”, elemento quindi che non può assumere rilevanza per la posizione dell’imputato.
Sempre nell’ambito del sostengo fornito ai familiari dei detenuti, la Corte richiama una telefonata, intercorsa fra un familiare di un detenuto in viaggio e l’imputato, in cui questo chiede quale fosse la situazione processuale del familiare che stava andando a trovare, il che dimostrerebbe come non fosse al corrente delle vicende dei vari detenuti e quindi come il suo epidosico aiuto non si possa considerare un vero e proprio sostegno ai familiari dei detenuti ma solo un atto di cortesia verso i propri compaesani.
Poco rilevante ritiene la Corte, inoltre, la partecipazione di Antonio Rodà ai cortei funebri, che deve invece ricondursi al fatto che conoscesse i defunti o che avesse con loro legami familiari.
Per quanto concerne la detenzione e la messa a disposizione delle armi, la Corte richiama una conversazione intercorsa fra il Rodà e Antonio Nucera, in cui quest’ultimo gli domandava se avesse un’arma, domanda alla quale rispondeva negativamente. Tale dialogo, secondo i giudici di secondo grado, dimostrerebbe sì l’abitudine del Rodà di girare armato ma non anche il fatto che queste armi fossero concretamente utilizzate o comunque a disposizione del gruppo. Inoltre, scrive la Corte, non sono emersi altri episodi concernenti le armi che coinvolgano l’imputato né direttamente né indirettamente.
Circa le interferenze nelle elezioni comunali, la Corte sottolinea come il Rodà sia rimasto del tutto estraneo agli episodi di inquinamento del voto, poiché nulla lo ricollega agli episodi descritti, nessuno lo menziona nelle intercettazioni e non si rileva alcun incontro coi soggetti coinvolti.
Il Tribunale, nel motivare la sentenza di condanna, aveva poi dato rilievo ad una conversazione intercorsa fra Francesco Antonio Rodà e Robertino Nucera, in occasione della quale, parlando del cugino Antonio Rodà, Francesco Antonio lo definisce “sveglio e capace”. Se secondo il giudice di primo grado questi complimenti erano dovuti al fatto che avesse rinvenuto e distrutto un’intercettazione ambientale nella sua macchina, secondo la Corte d’Appello tale dialogo non menziona questo ritrovamento e quindi non può ad esso essere ricondotto. Inoltre, nel medesimo dialogo, Antonio Rodà viene altresì definito come un “megalomane”, uno che “vuol far vedere che fa ma che in realtà non fa”, un “trasaticcio” che si intromette in fatti che non lo riguardano, definizioni che dimostrerebbero come in realtà non avesse un ruolo decisivo all’interno dell’associazione.
Da ultimo, la Corte si sofferma sull’elemento ritenuto maggiormente decisivo dal giudice di primo grado: la riunione tenutasi nel 2010 a Lavagna nell’hotel di Paolo Nucera, alla quale avevano partecipato anche sodali genovesi poi condannati. La Corte territoriale ritiene che non vi sia dubbio che si trattasse di un vero e proprio summit di ‘ndrangheta. Tuttavia, altre circostanze dimostrerebbero come il Rodà non fosse un vero e proprio associato, non potendosi dunque ritenere che la sua presenza “fosse univocamente riconducibile alla sua partecipazione al sodalizio criminale”. Infatti, è emerso come l’imputato sia arrivato alla riunione con più di un’ora di ritardo, comportamento che sarebbe stato inammissibile se l’imputato fosse stato un partecipe. La sua presenza a quella riunione dimostrerebbe quindi come in realtà il Rodà sia stato ammesso alla sola seconda parte della riunione, ritenuta meno importante della prima.
La Corte d’appello nega pertanto che le condotte di Antonio Rodà siano riconducibili alla sua partecipazione all’associazione mafiosa e ritiene che non sia stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del reato di cui all’art. 416 bis, “poiché gli elementi raccolti lasciano perplessità in ordine alla sua effettiva partecipazione al sodalizio criminale”, pur essendo attestata la sua frequentazione se non anche la contiguità con i soggetti menzionati, mentre “è rimasto estraneo alle loro attività illecite, non risultando con la dovuta certezza che egli si sia mantenuto a disposizione dell’associazione pronto ad agire per le sue finalità”.
D’altra parte, continua la Corte, “la frequentazione tra soggetti legati da rapporto di parentela o di affinità – alcuni dei quali partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso – non può certo costituire di per sé indizio di appartenenza all’associazione stessa, ma deve essere attentamente valutata unitamente ad altri segni che possano attestare la partecipazione al sodalizio criminoso”. Quanto emerso non è quindi sufficiente a ritenere pienamente fondata la penale responsabilità del Rodà. A queste premesse non può che conseguire l’assoluzione per non aver commesso il fatto.