Come anticipato su queste pagine, ha preso il via a Genova da qualche settimana il grado di appello del processo “La Svolta”. Appena un anno fa, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto per la prima volta l’esistenza di due locali di ‘ndrangheta nel ponente ligure, emettendo 16 condanne per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). Il fitto calendario di udienze apprestato dal collegio della Corte d’Appello del capoluogo (presidente dott.ssa D’Angelo; giudici a latere dott. Pareo e dott.ssa Cardino) riflette l’ambizione di giungere ad un nuovo verdetto entro la fine dell’anno: una velocità notevole per un procedimento con oltre 30 imputati e 20 capi di imputazione, ad appena 3 anni dal blitz della D.D.A. di Genova che ha originato l’intera vicenda giudiziaria. Non essendo state chieste nè disposte rinnovazioni dell’istruzione dibattimentale, dopo l’esposizione dei fatti di causa da parte del giudice relatore si è passati direttamente alle conclusioni dell’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore della D.D.A. dott. Giovanni Arena, applicato al grado d’Appello dopo aver già rappresentato la Procura nel processo di Imperia.
Il dott. Arena, coadiuvato dal sostituto procuratore generale dott. Ezio Castaldi, ha ripercorso le fasi principali del giudizio di primo grado, con l’obiettivo di ottenere una parziale riforma, in senso più aspro, della sentenza. Già nell’atto di impugnazione Arena aveva chiesto condanne più pesanti per molti degli imputati riconosciuti colpevoli, nonché il riconoscimento della responsabilità penale di Gaetano Scullino e Marco Prestileo. I due ‘colletti bianchi’, rispettivamente ex sindaco e city manager del comune di Ventimiglia, erano stati assolti in primo grado dalla duplice accusa di abuso di ufficio e concorso esterno in 416 bis per ritenuta assenza dell’elemento soggettivo del reato (dolo).
Il pubblico ministero ha citato, in primis, la fondamentale sentenza di Cassazione “Albachiara”, del 3 marzo scorso, che in modo esplicito e forse definitivo ha delimitato il perimetro di applicazione dell’art. 416 bis c.p., sottolineando la natura di reato di pericolo della fattispecie in questione. Se è stata riconosciuta essere “mafia” anche quella, silente, del basso Piemonte – per cui non sono stati identificati i reati-fine, cioè i reati alla commissione dei quali il sodalizio criminale è finalizzato – a maggior ragione, sostiene Arena, non può che essere considerata “mafia” (‘ndrangheta, più precisamente) la consorteria di Ventimiglia e Bordighera, tutt’altro che inerte e passiva, ma già nota per la commissione di numerosi delitti (usura, estorsione, detenzione di armi, traffico di droga), alcuni già definiti con sentenza in separati procedimenti, altri contestati proprio ne ‘La Svolta’, sovente in concorso col reato associativo.
In secondo luogo, il pm ha tentato, in estrema sintesi, di riproporre alcuni dei passi più significativi delle conversazioni intercettate durante le indagini, per dimostrare la partecipazione dei singoli imputati al sodalizio malavitoso, con ruoli e cariche differenti.
L’aspetto più delicato della requisitoria ha riguardato, naturalmente, la richiesta di condanna per Gaetano Scullino e Marco Prestileo, entrambi assolti in primo grado per mancanza di dolo: i giudici di prime cure, pur ritenendo provato l’elemento oggettivo dell’abuso d’ufficio – così come quello del concorso esterno – non avevano ravvisato la volontà, da parte dei due politici, di contribuire al rafforzamento del sodalizio mafioso attraverso la violazione di alcune norme in tema di affidamento di lavori pubblici.
Arena ha pertanto ripercorso alcune delle argomentazioni sviluppate in primo grado, cercando di evidenziare la sussistenza del dolo in capo ai due imputati. La giurisprudenza afferma che, salvo casi eccezionali, il fine pubblico è sempre presente nell’attività del pubblico ufficiale che agisce nell’esercizio delle sue funzioni. Non basta, perciò, affermare che Scullino e Prestileo abbiano realizzato opere utili alla collettività, per escludere il reato in questione; occorre verificare, al contrario, che non ci sia stato un fine illecito mascherato. Ad avviso del pm, nella fattispecie, sono stati violati i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, per favorire la ‘ndrangheta.
Lo stesso Tribunale di Imperia, del resto, aveva segnalato la violazione dell’art. 5, l. 381/1991 (che consente l’affidamento diretto dei soli servizi, sotto una certa soglia, a cooperative sociali di tipo B, in presenza di una Convenzione con l’Ente pubblico) e dell’art. 28, d.p.r. 34/2000 (che impone, in caso di lavori aventi ad oggetto beni caratterizzati da particolari vincoli, apposite certificazioni ed una certa attività nel quinquennio precedente). Dunque, per quanto concerne i lavori relativi al rifacimento dei marciapiedi di Corso Genova e Lungo Roja, c’è stata senz’altro una violazione della prima norma: il Comune avrebbe dovuto procedere infatti a bandi pubblici o per lo meno procedure negoziate; per quanto riguarda la copertura del mercato di Ventimiglia, di importo inferiore ai 40.000, è stata violata invece la seconda disposizione citata. Secondo il Tribunale, tuttavia, tali violazioni sarebbero mere irregolarità amministrative, inidonee a configurare il reato di abuso d’ufficio. Per il pm, al contrario, siamo in presenza di macroscopiche violazioni di una normativa del tutto nota ai dirigenti di un Comune.
Stupisce, del resto, che la cooperativa Marvon (beneficiaria dell’assegnazione dei lavori, e riconducibile ai principali imputati), scarsamente attiva sino al 2008 (aveva svolto solo tre lavori per circa 20.000 euro in tutto), abbia letteralmente registrato un boom nel 2009, accaparrandosi quasi l’80% delle opere comunali, per alcune centinaia di migliaia di euro.
Il rapporto privilegiato che la Marvon intratteneva con il Comune emerge chiaramente da numerose circostanze. Nel caso dei lavori al marciapiede di Lungo Roja, dice il pm, l’amministrazione aveva in mano il preventivo della Marvon ancora prima che venisse bandita la gara; nel caso di Corso Genova, poi, il segretario comunale Achille Maccapani ha addirittura testimoniato: “Stavo preparando la bozza di procedura negoziata, quando la giunta ha deliberato di affidare i lavori alla Marvon…”; in relazione al Mercato coperto, lo stesso Maccapani ricorda di essere entrato nello studio del sindaco e di avervi trovato, sulla scrivania, il progetto dei lavori, approntato dalla stessa cooperativa. E infine, fatto ancor più grave, Maccapani ha ammesso di essere stato “pressato” a dare corso a tali lavori, a pena di mancata riconferma. Prestileo si è difeso sostenendo di aver chiesto numerosi pareri prima di prendere tali decisioni: ma perché non si è rivolto all’Authority di Vigilanza? Questi movimenti sembrano piuttosto un debole tentativo, a posteriori, di costruirsi un alibi, quando ormai la decisione era già stata assunta. Peraltro, prima dell’entrata in scena della Marvon, l’Ufficio Gare e Contratti del Comune non era solito affidare lavori alle cooperative sociali, se non in casi marginali. Le uniche due volte in cui la Marvon ha partecipato a una procedura negoziata, in compenso, ne è uscita soccombente. Tutte coincidenze?
La difesa di Scullino e Prestileo ha sostenuto che i lavori in questione siano stati, in realtà, molto convenienti per il Comune: il che è verissimo, ma d’altronde sono stati effettuati con materiali più scadenti e in modo molto diverso da quanto era stato predisposto dall’Amministrazione. E’ fatto notorio che, spesso, le cosche accettino di eseguire appalti pubblici a prezzi notevolmente ribassati (come in questo caso), dal momento che il loro obiettivo non è per forza il profitto in senso stretto, ma, per esempio, il riciclaggio di denaro sporco.
Circa la sussistenza del concorso esterno, il collegio stesso ha riconosciuto come l’affidamento di tali lavori abbia costituito un notevole contributo al rafforzamento dell’associazione mafiosa, in linea con la principale giurisprudenza a Sezioni Unite sul tema (Carnevale e Mannino). Il Consiglio Comunale di Ventimiglia, del resto, venne sciolto per infiltrazioni mafiose proprio a seguito dell’affaire Marvon.
Ma il pm sottolinea anche altri elementi sospetti: il biglietto di auguri che Scullino manda personalmente al boss Marcianò; il numero di cellulare di Scullino, nell’agenda di Omar Allavena (condannato per 416 bis, socio della Marvon); i volantini elettorali di Scullino a casa di Scarfò (anch’egli condannato per 416 bis). Su quest’ultimo punto Arena ha insistito: “Quanti biglietti elettorali riceviamo? Nessuno li conserva mai. L’unico motivo per cui uno dovrebbe tenerselo è il vanto di averlo ricevuto personalmente, di conoscere personalmente il politico”. Ma c’è di più: Prestileo, in quanto commercialista di professione, curò la costituzione della Marvon. Davvero non si era accorto di nulla? E’ evidentissimo, per lo meno, il conflitto di interessi. In una conversazione, Marcianò, dice di lui: “E’ uno dei nostri, L’ho portato io da Vallecrosia sino a qui”. In altre conversazioni, emerge chiaramente come Marcianò conosca personalmente Scullino ed abbia contatti con lui. Sarebbero ravvisabili, insomma, non solo tutti gli elementi oggettivi del concorso esterno, già individuati dal primo Giudice; ma anche l’elemento soggettivo del dolo, inteso come effettiva volontà di favorire le cosche nel perseguimento delle proprie finalità.
Prima di concludere, Arena si è soffermato anche sulle posizioni di alcuni imputati “minori”: Ambesi Rosario, ritenuto concorrente con Gallotta per l’usura dei confronti di Tarì Luciano; Basso Stefania (moglie di Ettore Castellana), imputata per favoreggiamento aggravato e falsa testimonianza; Paraschiva Federico, assolto in primo grado, ma ritenuto dall’accusa partecipe dell’associazione mafiosa, come si evincerebbe dalle conversazioni estremamente confidenziali ed eloquenti con Peppe Marcianò (in cui si parla di battesimi, cariche, pentiti, locali ed altre tematiche spiccatamente mafiose).
Il pubblico ministero ha concluso affermando che la sentenza di primo grado può essere criticata, come tutti i provvedimenti giudiziali: è forse, in effetti, poco omogenea, anche perché scritta a tre mani (da tutti e tre i membri del collegio di Imperia), ma ha raccontato alcune fondamentali verità, sforzandosi di leggere in modo organico le tessere di un mosaico complesso. L’istruttoria dibattimentale – ha precisato – si è svolta nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio. Non è vero, per esempio, che sono stati inseriti in sentenza i brogliacci di p.g.: tutte le conversazioni sono state integralmente trascritte.
In particolare, ha affermato: “Tutti gli elementi probatori esposti si incastrano come in un puzzle, in un mosaico, e aderiscono perfettamente l’uno all’altro. Abbiamo due insiemi fondamentali di elementi probatori: le conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei testi. Anche togliendo, in una sorta di prova di resistenza, le intercettazioni, tutto risulterebbe provato anche con le sole testimonianze, e viceversa. E’ indubbia, pertanto, la solidità dell’impianto accusatorio”.
In questo contesto, si inseriscono anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che lungi dal costituire elemento fondamentale della tesi accusatoria, offrono semmai riscontro a quanto emerge in modo plastico dalle intercettazioni e dalle testimonianze.
Sono stati, infatti, documentati con precisione le composizioni dei distinti locali, la distribuzione di ruoli, i rapporti con le cosche calabresi della Piana di Gioia Tauro e con la politica ligure, nonché l’utilizzo concreto del metodo mafioso, la fama criminale del sodalizio, la commissione di delitti-fine.
In un processo del genere, insiste Arena, gli elementi non vanno analizzati singolarmente, ma visti nel loro insieme. E riprende una felice similitudine utilizzata da un Avvocato di parte civile: “Come in quadro impressionista, se ci avviciniamo troppo alla tela, e ci concentriamo solo sul singolo elemento, non notiamo l’insieme: dobbiamo arretrare di qualche passo, metterci alla distanza giusta, per apprezzare l’intero quadro”.
Così, allo stesso modo, occorre procedere nei processi di mafia, scongiurando visioni parcellizzate e disarticolate del fenomeno.
In conclusione, chiede la PARZIALE RIFORMA della SENTENZA di primo grado, in virtù di un errato/incongruo calcolo dell’aumento per il reato continuato (art. 81 c.p.) e/o di alcune circostanze aggravanti, nonché la condanna di alcuni imputati precedentemente assolti, ed in particolare formula le seguenti richieste:
-MARCIANO’ Giuseppe, anni 24 di reclusione;
-MARCIANO’ Vincenzo cl. ’77, anni 22 di reclusione ed € 17.000 di multa;
-MARCIANO’ Vincenzo cl. ’47, anni 10 di reclusione;
-ALLAVENA Omar, anni 10 di reclusione;
-GALLOTTA Giuseppe, anni 23 di reclusione ed € 21.000 di multa;
-PALAMARA Antonio, anni 20 di reclusione;
-ROLDI Annunziato, anni 9 di reclusione;
-CASTELLANA Ettore, anni 9 di reclusione;
-PARASCHIVA Federico, anni 6 di reclusione;
-SCARFO’ Giuseppe, anni 7 di reclusione;
-COSENTINO Giuseppe, anni 8 di reclusione;
-MACRI’ Paolo, anni 5 di reclusione;
-ELIA Angela, anni 2 mesi 6 di reclusione, € 7.000 di multa;
-MACRI’ Alessandro, anni 4 mesi 6 di reclusione;
-SCULLINO Gaetano, anni 6 di reclusione;
-PRESTILEO Marco, anni 7 di reclusione;
-BARILARO Antonino, anni 11 di reclusione;
-PELLEGRINO Maurizio, anni 22 di reclusione ed € 93.000 di multa;
-PELLEGRINO Roberto, anni 15 di reclusione ed € 45.000 di multa,
-BASSO Stefania, anni 2 mesi 6 di reclusione;
Infine chiede la conferma dei provvedimenti di confisca disposti in primo grado e la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo delle udienze e necessario per la deliberazione, data la complessità del procedimento.
Infine, ha preso brevemente la parola il sostituto P.G. Ezio Castaldi, che con straordinaria meticolosità ha declamato (e prodotto) copiosa giurisprudenza a sostegno delle tesi dell’accusa.
Ha sottolineato, in particolare, alcuni insegnamenti della Suprema Corte, che possono essere così riassunti: 1) non può invocarsi il principio del ne bis in idem, quando la prova della partecipazione all’associazione sia costituita da un altro reato per cui si sia giunti a sentenza definitiva; 2) l’indagine sull’attendibilità dei “pentiti” dev’essere compiuta dal giudice non sulla moralità della persona, quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione, e sui suoi rapporti con i chiamati in correità; 3) la valutazione organica e contestuale di tutti gli elementi offerti dal pm, compresi quelli meramente indiziari, è condizione di una corretta decisione da parte del Collegio Giudicante; 4) il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche mediante testi, dal momento che la “prova” è costituita dalla bobine o dalle cassette, non dalla trascrizione; 5) gli errori materiali non inficiano mai la validità del decreto di autorizzazione o proroga delle intercettazioni.
Adesso tocca alle parti civili, che brevemente rassegneranno le proprie conclusioni per tutelare gli interessi economici degli Enti coinvolti, dopodiché vi saranno numerose udienze dedicate alle difese degli imputati.
Per ultimo, tra la fine di ottobre e l’inizio di Novembre, parlerà l’Avv. Bosio, legale “storico” dei Marcianò.