Cass., Sez. V, 3 marzo 2015, depositata il 21 luglio 2015
Presidente Grazia Lapalorcia; Cons. Estensore Paolo Antonio Bruno
A fine luglio sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha chiuso il processo “Albachiara”, particolarmente interessanti per due ragioni: in primis, perché si tratta di condanne definitive per associazione mafiosa nei confronti di soggetti che erano soliti frequentare la Liguria (tant’è che l’indagine nacque proprio nell’ambito di Maglio 3, prima di passare per ragioni di competenza ai giudici piemontesi); in secundis, perché si è riconosciuta la sussistenza del reato associativo nei confronti di una cellula che non aveva ancora iniziato a commettere delitti-fine, bensì costituiva un tipico esempio di mafia silente.
Il 6 ottobre 2012 il Tribunale di Torino, nella persona del GUP Scarabello, assolveva gli imputati dal reato di cui all’art. 416 bis (ex art. 530, c. 2, c.p.p., per contraddittorietà della prova), con una sentenza che avrebbe anticipato l’arresto genovese del GUP Carpanini nel processo Maglio 3 (9 novembre 2012): in entrambi i casi venne raggiunta la prova dell’esistenza di un sodalizio di origine calabrese, caratterizzato da segretezza, rituali di affiliazione e distribuzione di cariche, ma l’assenza di un concreto esercizio del metodo mafioso aveva indotto i rispettivi giudici alla pronuncia assolutoria (pur con formula dubitativa). Un anno dopo però, la Corte d’Appello di Torino riformava la sentenza del Giudice di prime cure condannando tutti gli imputati, con pene da 3 anni e mesi 1 sino a 7 anni e mesi 6 (tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato). Il 3 marzo 2015, infine, la Corte di Cassazione ha confermato quasi integralmente la pronuncia di secondo grado; le motivazioni, come anticipato, sono state da poco pubblicate e meritano di essere analizzate, perché destinate a fare discutere, avendo segnato un punto di svolta – forse decisivo – nell’interpretazione della norma di cui all’art. 416 bis.
Preliminarmente, la Cassazione collauda l’operato della Corte torinese, che nel riformare la pronuncia di primo grado non ha mancato di spiegare compiutamente le ragioni del Suo diverso intendimento, ottemperando pienamente al proprio onere argomentativo-motivazionale. Ma soprattutto, il vero thema decidendum consiste nella corretta applicazione dell’art. 416 bis, ovvero nella verifica puntuale dei suoi requisiti. La Suprema Corte, preso atto delle antitetiche conclusioni cui si è giunti nei gradi di merito, riconosce – in effetti – la sussistenza di orientamenti diversi in seno alla giurisprudenza, in ordine alla prova del reato associativo di tipo mafioso (non tanto per un vero e proprio contrasto ermeneutico – respinto recentemente dalle Sezioni Unite – quanto per le specificità dei sodalizi presi di volta in volta in esame, tali da giustificare soluzioni differenti).
Il caso del basso Piemonte è singolare perché, durante il processo di primo grado, furono numerosi imputati (Pronestì, Mariuolo, Guzzetta, Gariuolo, Diliberto Monella Stefano e Luigi) a riconoscere di aver preso parte a (o guidato, nel caso di Protesti), un locale di ‘ndrangheta, realtà da cui intendevano dissociarsi, pur senza voler collaborare con la giustizia (strategia processuale ambigua, ma comunque atta a conseguire qualche genere di beneficio). Di conseguenza, nel caso di specie, non è tanto la partecipazione ad un sodalizio a meritare attenzione (pacificamente ammessa dai protagonisti della vicenda), quanto il corretto inquadramento di tale consesso nella fattispecie di cui al 416 bis c.p.
Occorre, pertanto, chiarire gli elementi idonei a ricondurre determinate aggregazioni al paradigma di tale norma, in particolare con riferimento alla cd. mafia silente, ovvero a quelle organizzazioni “che non si siano ancora manifestate all’esterno con le imprese delinquenziali in vista delle quali sono state concepite e, quindi, non abbiano ancora modo di proiettare all’esterno la forza intimidatoria di cui sono capaci”. Sul punto, come detto, sono state adottate soluzioni differenti. La Cassazione vaglia un primo indirizzo che pretende la manifestazione esterna del metodo mafioso, la percezione collettiva di un alone di intimidazione diffuso (si veda, ex multis, la notissima Cass. 24/4/2012, Barbaro, n. 31512, sulla presunta ‘ndrina operante a Buccinasco).
Ma vi è anche una prospettiva diversa, che si evince in particolare dalla giurisprudenza cautelare (cfr. Cass. 10/1/2012, Garcea, n. 5888 – imputato in Maglio 3) per cui è sufficiente la capacità potenziale di sprigionare la carica intimidatrice, una volta accertata l’esistenza di una cellula malavitosa, intimamente connessa ad una più ampia organizzazione. Tali oscillazioni, ad avviso del Collegio, sarebbero “il risultato di incerta individuazione del presupposto cognitivo della questione giuridica in esame”. Occorre muovere da una summa divisio: il 416 bis può essere utilizzato, indifferentemente, per colpire consessi del tutto nuovi, slegati dalle mafie storiche (si pensi a “Mafia Capitale”), ovvero per reprimere le articolazioni (al Nord, come all’estero) delle organizzazione mafiose tradizionali, in stretto rapporto con la casa madre.
“Pare ovvio affermare che, nel primo caso, sia imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all’art. 416 bis c.p. Così è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell’ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza […] Decisamente diversa, invece è l’ipotesi che la neoformazione nasca come effettiva articolazione periferica o gemmazione dell’organizzazione mafiosa radicata nell’area tradizionale di competenza. In presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula o aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell’originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l’ambiente circostante”.
La Corte si sforza di analizzare la più profonda natura della ‘ndrangheta, anche alla luce delle più recenti acquisizioni sociologiche: “Il messaggio – seppur adombrato – della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprime un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine. Sicché sembra quasi anacronistico ipotizzare che possano ancora esistere, nel nostro paese (e fors’anche oltreconfine), contesti ambientali davvero refrattari all’imposizione mafiosa […]. Non è certo azzardato ritenere che la mafia – e segnatamente la ‘ndrangheta – specie se non contrastata efficacemente nei territori di origine sia in grado, ove lo voglia, di radicarsi ovunque, pur se con rischio variabile, per imporre i propri strumenti persuasivi in vista del conseguimento di illeciti obiettivi”.
La tendenza alla colonizzazione, sostiene correttamente la Cassazione, è dettata dall’ineludibile esigenza di investire enormi risorse finanziare o dalla possibilità di rilevare – a prezzi competitivi – interi settori commerciali o rami di azienda, ovvero dalla vera e propria vendita di denaro, ovviamente a condizioni usurarie, ad imprenditori del Nord in difficoltà. Tutto ciò non avviene, necessariamente, attraverso l’utilizzo sistematico della minaccia o della violenza, ma sempre più per mezzo di meccanismi di infiltrazione subdola, fondati sulla corruzione e sulla collusione della pubblica amministrazione, privilegiando un basso profilo. Sentenzia, pertanto, la Corte: “Ora, pretendere che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento ed omertà è, certamente, un fuor d’opera. E infatti l’immagine di una ‘ndrangheta cui possa inerire un metodo “non mafioso” rappresenterebbe un ossimoro […] Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l’organizzazione di base”.
D’altronde, la Cassazione aveva manifestato la stessa linea interpretativa nella fase de libertate sui ricorsi (rigettati) proposti dai medesimi imputati, sottolineando l’evidenza della realtà organizzativa in esame (una cellula “perfetta” di ‘ndrangheta, con distribuzione di ruoli e cariche, esistenza di regole e sanzioni, riti di affiliazioni, rapporti intimi con la cosca di Rosarno, legami solidi con la politica, detenzione di armi) ed elaborando la felice immagine della ‘ndrangheta come franchising del crimine. L’episodio più significativo, che dimostra inequivocabilmente il collegamento strettissimo con Mamma Calabria, è il viaggio di una delegazione piemontese presso don Micu Oppedisano, a Rosarno (RC), al fine di ottenere il placet per la costituzione del nuovo locale ad Asti. Alcuni esponenti della cosca piemontese, peraltro, sono stati filmati al Santuario della Madonna di Polsi, nella famosa riunione generale del 2 settembre 2009, un summit di ‘ndrangheta di straordinaria rilevanza.
L’apertura di un “concessionario” di mafia in una località del Nord è dunque sufficiente, per la Corte, a giustificare l’applicazione del 416 bis, stante l’unitarietà del sodalizio malavitoso, come accertatosi nel processo calabrese Il Crimine.
Con riferimento alle singole posizioni, infine, la Corte demolisce, uno ad uno, i ricorsi di tutti gli imputati (accogliendo unicamente la censura mossa dal Pronestì in relazione al reato di porto illegale di pistola, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata e rinvio in Appello per un nuovo esame), confermando in via definitiva le condanne per associazione mafiosa nei confronti degli affiliati del Basso Piemonte.
‘Ndrangheta in Lombardia, ‘ndrangheta in Liguria, ‘ndrangheta in Piemonte. Infinito, Cerberus, Parco Sud; Maglio 3 e La Svolta; Albachiara e Minotauro. Un filo rosso collega queste inchieste, frutto del tenace operato delle forze dell’ordine e della magistratura, che hanno spesso saputo svelare, colpire e reprimere i radicamenti malavitosi nel Nord Italia. Non sempre i Giudici hanno avuto la capacità di cogliere i sintomi della presenza mafiosa, palesando letture antiquate e disarticolate del fenomeno. Ma grazie a sentenze come quella di cui si è discusso, munite del sigillo della Corte di Cassazione, è lecito attendersi nuovi successi nella lotta al crimine organizzato.
Non si tratta di stravolgere le norme per ovviare alle lacune probatorie (operazione che sarebbe inaccettabile); si tratta, più semplicemente, di interpretare il dato normativo in modo maturo, avendo la consapevolezza dei mutamenti intervenuti all’interno dei sodalizi mafiosi e valorizzando le caratteristiche precipue di tali aggregazioni.
Non bisogna mai dimenticare che il 416-bis c.p. è un reato di pericolo, con un’evidente ratio di anticipazione della tutela penale, motivata dalla particolare pericolosità sociale dei consessi in esame.