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L’articolo 41 bis è una disposizione normativa  prevista dall’ordinamento penitenizario italiano, introdotta dalla c.d “legge Gozzini” (663/1986) che modificò la legge 354/1975 (“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’”).

L. 26 luglio 1975, n. 354

L. 10 Ottobre 1986, n. 663

In base al 2° comma, inserito grazie al c.d “decreto antimafia Martelli – Scotti” (D.L 306/1992), il Ministro della giustizia ha la facolta’ di sospendere, nei confronti dei detenuti o internati per una serie di delitti (elencati dall’articolo 4 bis – fra cui l’associazione di tipo mafioso) l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

D.L 8 Giugno 1982, n. 306

L’articolo è stato poi nuovamente aggiornato nel corso del tempo, in primis dalla legge 279/2002, ed è stato in seguito oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale.

L. 23 dicembre 2002, n. 279

Corte Cost. 17 Giugno 2013, n. 143

Riepilogo aggiornamenti art. 41 bis