Il “concorso esterno in associazione mafiosa” deriva dall’applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) all’associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.).
Art. 110 c.p, Libro I, Titolo IV
E’ frutto di un’elaborazione giurisprudenziale, coniata all’indomani dell’approvazione della Legge Rognoni-La Torre, con l’obiettivo di colpire le pericolose condotte di sostegno alle cosche, che non si risolvono in una stabile e organica partecipazione al sodalizio.
Il concorso, in questo caso, è meramente eventuale (a titolo morale o materiale), diversamente dal concorso “necessario” che caratterizza il reato associativo in quanto tale (“chiunque fa parte di un’associazione formata da tre o più persone…”).
La figura del concorso esterno in associazione mafiosa è stata delineata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, attraverso tre importanti sentenze: Demitry (1994), Carnevale (2002) e Mannino (2005).
In particolare, l’ultima sentenza (superando le due precedenti) ha fissato il principio per cui il contributo del concorrente – “concreto, specifico, consapevole, volontario” – deve risultare “finalizzato al rafforzamento o al mantenimento dell’organizzazione” , sulla base di un giudizio di idoneità causale ex post.
Per saperne di più:
Il concorso esterno in associazione mafiosa