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Tanto rumore per nulla? Dopo l’annullamento disposto nei confronti dello scioglimento del Comune di Bordighera (Cons Stato, III sez., sent. 126/2013), il massimo organo della Giustizia Amministrativa boccia anche lo scioglimento del comune di Ventimiglia, con una nuova pronuncia destinata a far discutere (n. 748/2016). Se nel primo caso il Consiglio di Stato aveva evidenziato, sostanzialmente, una carenza di motivazione (art. 3, l. 241/1990), questa volta il giudizio è più netto e severo: “gli elementi assunti a sostegno della controversa determinazione di scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia risultano assolutamente inidonei ad attestare, nel rispetto dei canoni sopra ricordati, il condizionamento mafioso dell’ente commissariato e, quindi, a legittimare la relativa misura. Difetta, in particolare, il requisito, viceversa indefettibile, della prova, anche indiziaria, del condizionamento della libertà di determinazione degli organi elettivi, che, a sua volta, postula logicamente la consapevolezza degli amministratori di indirizzare le loro decisioni al soddisfacimento degli interessi delle consorterie malavitose”. Sono parole pesanti, di una chiarezza cristallina, che spazzano via l’ombra della piovra dalla città di frontiera. Ma da dove deriva tale sicurezza? La Corte d’Appello di Genova aveva appena confermato, paradossalmente, la presenza e l’operatività delle cosche calabresi a Ventimiglia.
La sentenza muove da una premessa corretta, per giungere tuttavia a conclusioni forse non del tutto congrue. Dopo aver contestualizzato la norma di riferimento (art. 143 T.U.E.L.), il Collegio ne descrive perfettamente i presupposti di applicabilità: la misura straordinaria dello scioglimento deve fondarsi su “fatti o indizi anche non traducibili in episodici addebiti personali, ma che, nondimeno, risultino idonei a rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente ed in base ai dati della comune esperienza, l’ipotesi di una obiettiva soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata“. La misura in questione è dunque cosa diversa dalla sanzione penale: la prima tutela la regolarità della funzione pubblica globalmente intesa, a tutela dei cittadini; la seconda mira ad evidenziare e reprimere la commissione di reati, da parte di singoli soggetti.
“Ai fini della legittima adozione della misura in esame, non è necessaria la dimostrazione di responsabilità penali degli amministratori locali, è anche vero, tuttavia, che gli indici dell’infiltrazione mafiosa nel Comune devono essere precisi e stringenti, nella loro portata univocamente significativa di un reale e concreto condizionamento della libera determinazione degli organi elettivi comunali da parte delle locali consorterie mafiose (Corte Cost., 19 marzo 1993, n.103) […] E’ indispensabile la prova, seppur nella ridotta modalità della raccolta di indizi gravi e concordanti, che la libertà decisoria degli organi elettivi del Comune, che risultano, infatti, colpiti, dalla misura del commissariamento, sia concretamente conculcata e limitata, se non annullata, dall’opera di condizionamento della criminalità organizzativa di stampo mafioso“. Il problema è che poi, per decidere il caso concreto, il Consiglio di Stato sembra tradire i principi, corretti, da cui muove il ragionamento: si perviene all’annullamento, infatti, sulla base della sorte che hanno avuto l’ex sindaco Scullino e l’ex Dirigente Prestileo nel processo penale! Si legge infatti: “Manca proprio l’allegazione di indici significativi dell’ascrivibilità delle decisioni contestate all’amministrazione comunale a un’opera di condizionamento e di pressione esercitata dalle famiglie mafiose insediatesi a Ventimiglia sugli amministratori di quel Comune e, segnatamente, sul Sindaco, risultando, anzi, la dimostrazione del contrario, e, cioè, dell’ignoranza di quest’ultimo circa l’effettivo controllo malavitoso degli operatori economici che hanno ricevuto affidamenti dal Comune.
A ben vedere, infatti, non solo non emergono, dall’istruttoria e dalla motivazione del provvedimento gravato, indici univocamente significativi di un collegamento tra il Sindaco di Ventimiglia (o tra consiglieri comunali e assessori) ed esponenti delle famiglie mafiose che operano in quel territorio (consistenti, ad esempio, in frequentazioni, incontri, telefonate), ma, al contrario, risulta dalle due conformi sentenze penali (di primo e di secondo grado) di assoluzione di Scullino, che egli ignorava che la cooperativa Marvon (destinataria di alcuni affidamenti da parte della società comunale Civitas) fosse, di fatto, posseduta e gestita da soggetti appartenenti all’associazione di stampo ‘ndranghetistico insediata a Ventimiglia (e che, quindi, non fosse in alcun modo consapevole di favorirne i relativi interessi criminali)“. Peraltro, se davvero il Consiglio di Stato avesse voluto fondare la propria decisione sull’esito del processo La Svolta, ci saremmo aspettati, per lo meno, che prendesse posizione su un elemento fondamentale, in verità del tutto trascurato: i due imputati sono stati assolti dalla duplice accusa di abuso d’ufficio aggravato e concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non costituisce reato, non perché il il fatto non sussiste. Il Tribunale di Imperia aveva affermato chiaramente (e la Corte ‘Appello l’ha confermato) che l’affidamento illegittimo di alcuni lavori alla Marvon si era verificato e che ciò ha costituito, indubitabilmente, un rafforzamento della consorteria mafiosa. Ciò che è mancata, è la prova del dolo in capo ai due soggetti: Scullino e Prestileo avrebbero cioè favorito, oggettivamente, la ‘ndrangheta, ma senza saperlo, dal momento che la Marvon non era immediatamente riconducibile alla criminalità calabrese. Ma allora, sul piano amministrativo (almeno a sommesso avviso di chi scrive) non si può affermare, con tale leggerezza, che nulla di irregolare si sia consumato, e che Ventimiglia non sia stata in alcun modo infiltrata. Come giustamente riconosce anche il Consiglio di Stato (salvo poi smentire, al momento della decisione, la propria corretta impostazione) le responsabilità penali individuali sono altro, rispetto ad un fenomeno più generale, empiricamente verificabile, come il condizionamento dell’azione amministrativa. Quanti sono, del resto, i casi di Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, pur in assenza di una provata collusione del sindaco?
Lo stupore aumenta quando il Consiglio di Stato scrive, per inciso, che la Marvon offriva comunque “prezzi molto competitivi”, dunque non avrebbe affatto cagionato un danno alla p.a.: ma, come noto, le mafie utilizzano proprio questo espediente per infiltrarsi! D’altronde il loro interesse non è necessariamente un profitto immediato, ma magari il mero impiego/reinvestimento/riciclo di denaro di illecita provenienza.  La sentenza si conclude laconicamente, con l’affermazione dell’illegittimità del provvedimento, “adottato in difetto della situazione che, ai sensi dell’art.143 TUEL, ne autorizzava la valida assunzione”.
La ‘ndrangheta a Ventimiglia era presente – come il processo La Svolta ha accertato – ma evidentemente non condizionava la politica, al punto da giustificare un provvedimento straordinario come quello dello scioglimento dell’amministrazione comunale.