L’aggravante dell’agevolazione mafiosa è un particolare tipo di circostanza prevista dall’articolo 7 del D.L 152/1991, in base al quale per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.