L’articolo 416-bis (“Associazione di tipo mafioso”) è stata inserita nel codice penale nel 1982 con la Legge “Rognoni – La Torre”:
Dieci anni dopo, l’art. 11 ter del D.L 306/1992 ha introdotto un ulteriore reato strettamente connesso con la fattispecie prevista dall’art.416 bis, al fine di contrastare i legami politico-mafiosi: l’articolo 416 ter c.p prevede la pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata in cambio della erogazione di denaro.
Infine, il D.L 4/2010 ha introdotto nell’articolo 416 bis le parole “alla ‘ndrangheta”.
Il decreto è stato convertito, con alcune modifiche, dalla legge 50/2010.
Vedi anche: Presentazione per slides dell’associazione di tipo mafioso: le origini del fenomeno, il contenuto della norma, l’applicazione del 416 bis nei processi del Nord.