In attesa, come sempre, di conoscere le motivazioni, che verranno depositate nei prossimi mesi, diamo la notizia che questa mattina la Prima Sezione della Corte d’Appello di Genova ha, grosso modo, confermato la sentenza di primo grado, pronunciata il 7 giugno 2019 dal I Collegio della Seconda Sezione del Tribunale di Genova, nell’ambito del processo sull’infiltrazione della ‘ndrangheta nella cittadina e nel Comune di Lavagna.
Anticipando sin d’ora che la grossa novità dell’odierna pronuncia risiede nel fatto che la Corte d’Appello ha rilevato la nullità del capo di imputazione nei confronti di Gabriella Mondello (come era già successo in primo grado nei confronti dell’allora Vice Sindaco Barbieri), restituendo pertanto gli atti al pubblico ministero che dovrà riformulare il capo di imputazione e, qualora lo ritenesse, richiedere nuovamente il rinvio a giudizio, con conseguente processo da rifare, analizziamo le singole posizioni processuali.
- Nucera Paolo: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di associazione mafiosa (in qualità di capo della locale di Lavagna, poiché organizzava e dirigeva il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando sanzioni agli altri associati, curando i rapporti con le altre articolazioni dell’associazione criminale, con i politici e gli amministratori pubblici di Lavagna, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio e custodendo le armi in dotazione allo stesso), detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall’agevolazione mafiosa, corruzione elettorale aggravata dell’agevolazione mafiosa. Viene invece assolto dal reato di traffico illecito di rifiuti e la pena ridotta da anni 16 e mesi 6 ad anni 16 e mesi 3 di reclusione;
- Rodà Francesco Antonio: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di associazione mafiosa (in qualità di rappresentante e referente della locale di Lavagna, poiché manteneva e curava i rapporti con gli esponenti dell’organizzazione sedenti in Calabria della cosca Rodà-Casile e con i detenuti e i loro familiari, assumendo il ruolo di capo del sodalizio dopo l’arresto di Paolo Nucera avvenuto nell’ambito dell’operazione “Maglio 3”, coordinando le attività criminali dell’associazione nel recupero crediti e nel reinvestimento del denaro di illecita provenienza in attività economiche), esercizio abusivo di attività finanziaria aggravato dall’agevolazione mafiosa, usura aggravata dal metodo mafioso, detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall’agevolazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La pena viene tuttavia ridotta da anni 15 e mesi 8 ad anni 15 e mesi 6 di reclusione;
- Nucera Antonio: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di associazione mafiosa (in qualità di partecipe, in particolare gestendo per conto dell’associazione l’attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti dell’EcoCentro sito in Madonna della Neve), detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall’agevolazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti, truffa ai danni di ente pubblico. Viene altresì confermata la pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione;
- Nucera Francesco: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di associazione mafiosa (in qualità di partecipe, in particolare gestendo per conto dell’associazione l’attività di stoccaggio e trasporto dei rifiuti dell’EcoCentro sito in Madonna della Neve e custodendo presso la sua abitazione le armi in dotazione al sodalizio), detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall’agevolazione mafiosa, traffico illecito di rifiuti, truffa ai danni di ente pubblico. La pena viene tuttavia ridotta da anni 9 e mesi 6 ad anni 7 e mesi 10 di reclusione;
Per quanto riguarda gli esponenti politici:
- Mondello Gabriella, già deputata in quota UDC nonché già primo cittadino del Comune di Lavagna, in primo grado era stata ritenuta responsabile del reato di corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa per aver procurato, in concorso con altri, circa 500 preferenze elettorali alla lista del candidato sindaco Giuseppe Sanguineti e condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa e alla sospensione dai pubblici uffici per 1 anno e dal diritto elettorale per anni 1 e mesi 6. In Appello viene invece annullato il capo di imputazione con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che dovrà valutare se riformulare l’imputazione a suo carico e richiedere il rinvio a giudizio, con conseguente processo da rifarsi;
- Sanguineti Giuseppe: in allora sindaco del Comune di Lavagna, viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa. Viene invece assolto dall’ipotesi di abuso d’ufficio (concernente la mancata demolizione della struttura abusiva “Bar Ostigoni”di proprietà di Ettore Mandato). La pena viene quindi rideterminata la pena da anni 2 ad anni 1 mesi 6 di reclusione;
- Manglaviti Daniela: assolta in primo grado, viene invece dichiarata responsabile del reato di intestazione fittizia di beni aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta e condannata alla pena di anni 2 di reclusione.
Della rete di soggetti che, pur non facendo parte della locale di ‘ndrangheta, a vario titolo operavano con il fine di agevolarla, vengono condannati:
- Nucera Giovanni, figlio di Paolo: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e truffa ai danni di ente pubblico. Viene altresì confermata la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;
- Nucera Giovanni, figlio di Antonio: viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di detenzione ed occultamento illegale di armi aggravato dall’agevolazione mafiosa. La pena viene tuttavia ridotta da anni 2 di reclusione ed euro 2000 di multa ad anni 1 e mesi 11 di reclusione ed euro 1900 di multa;
- Paltrinieri Paolo: uomo di fiducia dei Nucera-Rodà, viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di usura aggravata dal metodo mafioso. Viene invece assolto per il reato di esercizio abusivo attività finanziaria aggravato dall’agevolazione mafiosa perché il fatto non sussiste ed, invece, condannato per il reato di intestazione fittizia di beni aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. La pena viene complessivamente ridotta da anni 6 di reclusione ed euro 10100 di multa ad anni 5 mesi 3 di reclusione ed euro 8700 di multa;
- Pinasco Ivana: moglie di Paolo Nucera, viene confermata la sua responsabilità in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e truffa ai danni di ente pubblico. Viene altresì confermata la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;
- Arco Massimiliano: viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di detenzione ed occultamento illegale di armi aggravata dall’agevolazione mafiosa. Viene altresì confermata la pena di anni 2 di reclusione ed euro 2000 di multa;
- Calderone Natale: viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di detenzione ed occultamento illegale di armi aggravata dall’agevolazione mafiosa. Viene altresì confermata la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 2100 di multa;
- Mandato Ettore: viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa per aver procurato, in concorso con altri, circa 500 preferenze elettorali alla lista del candidato sindaco Giuseppe Sanguineti. Viene altresì confermata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3500 di multa;
- Remilli Alfred: viene confermata la sua responsabilità in ordine al reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. La pena viene tuttavia ridotta da anni 8 di reclusione ed euro 30000 di multa ad anni 6 mesi 6 di reclusione ed euro 28000 di multa;
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