Capitolo I – Atto Secondo
In data 20 luglio 2016, a sei mesi di distanza dal giorno del verdetto (10 dicembre 2015) sono state depositate le motivazioni della sentenza d’appello del processo “La Svolta”.
In primo grado, con la storica pronuncia del 7 ottobre 2014, era stata per la prima volta accertata in modo organico la presenza della ‘ndrangheta in Liguria, radicata nei due locali di Ventimiglia e Bordighera: 16 condanne per associazione mafiosa, con pene sino a 16 anni.
In appello, come già documentato, è subito balzata all’occhio l’anomalia della nuova sentenza, che ci ha restituito una visione “dimezzata” della ‘ndrangheta: a fronte della sostanziale conferma delle condanne relative a Ventimiglia, è stato completamente smontato il capo d’imputazione “a-bis)”, relativo al locale di Bordighera: tutti assolti i membri delle famiglie Pellegrino-Barilaro, attivi nelle città delle palme, “perché il fatto non sussiste”.
Come spiegare una simile disparità di vedute? Occorre ricostruire la vicenda dall’origine.
Inizialmente il pm aveva ipotizzato l’esistenza di un unico sodalizio, distribuito su più comuni, con un unico capo a) di imputazione, per associazione mafiosa.
Successivamente, a seguito delle difficoltà riscontrate in sede cautelare nell’ottenere l’arresto dei Pellegrino, aveva modificato (“sdoppiato”) il capo di imputazione originario, addivenendo alla formulazione di un capo a-bis).
Dunque, due distinti locali venivano contestati: uno radicato in Bordighera, l’altro a Ventimiglia. Il Tribunale di Imperia confermava tale lettura, con doviziosa motivazione.
La Corte d’Appello, come anticipato, ha redatto invece un giudizio bifronte: con riferimento a Ventimiglia, ha confermato la sussistenza di un sodalizio radicato, avente tutte la caratteristiche dell’associazione di tipo mafioso, ex art 416 bis. Tale aggregazione riproduceva il modello strutturale, le regole, i rituali tipici della ‘ndrangheta: sono stati dimostrati e allegati numerosi delitti-fine, commessi per agevolare il sodalizio mafioso e/o con i metodi tipici di tali aggregazioni; del tutto evidenti, inoltre, risultavano i plurimi interessi economici perseguiti, l’interferenza nelle consultazioni elettorali, la capacità intimidatoria promanante dal vincolo, l’alone di intimidazione diffuso, il controllo del territorio.
In relazione alle singole posizioni, la Corte d’Appello ha formulato un giudizio articolato. Sono state confermate le assoluzioni di Scullino e Prestileo, i due colletti bianchi dell’indagine, peri quali si è ribadito quanto già espresso in primo grado: pur avendo commesso alcune (accertate) irregolarità amministrative, costoro non intendevano avvantaggiare specificamente la cooperativa Marvon e, soprattutto, non sapevano che dietro quel soggetto si nascondesse una cosca ‘ndranghetista. O per lo meno non se n’è raggiunta la prova…
Sono state confermate, d’altro canto, le condanne per Vincenzo Marcianò cl. 1977, Gallotta, Scarfò, Trincherà, Paolo e Alessandro Macrì, Angela Elia, Spirlì, D’Agostino, De Marte, Foti.
La sentenza modifica, inoltre, i giudizi a carico di numerosi imputati, ora aggravando, ora attenuando, il trattamento sanzionatorio.
Tre imputati, assolti in primo grado, vengono condannati: Federico Paraschiva (7 anni per associazione mafiosa), Stefania Basso (2 anni e 6 mesi per favoreggiamento aggravato), Enzo Giammicchia (2 anni e 2 mesi per favoreggiamento aggravato).
Per alcuni, si assiste ad un lieve abbattimento di pena: Marcianò Giuseppe (15 anni e 4 mesi ) e Marcianò Vincenzo, cl. ’48 (7 anni); per altri viene sancito, invece, un aumento: 8 anni per Roldi e Castellana (7 in primo grado). Fanno “rumore”, infine, le assoluzioni di Palamara (14 anni in primo grado, in qualità di capo!) e Cosentino (7 anni) “per non aver commesso il fatto”, immediatamente scarcerati.
Capitolo II – “Giovani esuberanti”
Quanto al capo A-bis), “locale di Bordighera”, la Corte ha innanzitutto censurato la mancanza di una data di inizio della contestazione, operazione “ai limiti della nullità”.
“La seconda costruzione è del tutto irrazionale” – scrivono i Giudici – “sganciando la posizione dei Pellegrino-Barilaro, il pm ha portato tali posizioni su un binario morto”. Improvvida, viene definita, la scissione dell’originaria rubrica.
Molto severo anche il giudizio sul contributo offerto dai cd. pentiti:
“La condanna deve essere fondata su fatti, non su chiacchiere come quelle di Oliviero e Cretarola”.
Ma soprattutto, il collegio critica il verdetto di prime cure, poiché sposerebbe il modello del tipo d’autore: si contesta l’essere criminali, più che il commettere crimini, senza alcun riferimento alla collocazione temporale dei fatti contestati. In ciò, si sente l’eco della pronuncia di primo grado del procedimento Maglio 3, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati.
I giudici contestano una sorta di presunzione di reità a vita, che emergerebbe dalla sentenza del Tribunale: “Semel abbas, semper abbas”. Con pungente ironia (ai limiti del dileggio), proseguono: “Genuensis ergo mercator […] Calabrese quindi ‘ndranghetista”.
Vi è poi un ulteriore questione controversa, che nasconde un’apparente contraddizione: i presunti capi del sodalizio in Bordighera sono stati tutti assolti, già in secondo grado, nel processo Maglio 3. Nella Svolta, vengono processati i presunti partecipi: la Corte d’Appello critica il “monstrum di un’associazione acefala su Bordighera” perché, pur volendo prescindere dalle assoluzioni di Maglio 3, le condotte dei capi andavano meglio enucleate. La “singolare tetrarchia” (Pepé, Ciricosta, Francesco e Fortunato Barilaro) che dovrebbe reggere le sorti della città delle palme non sarebbe sufficientemente circostanziata e risulterebbe, già di per sé, una modalità organizzativa poco consona alla tradizione ‘ndraghetista.
Ad avviso della Corte, tutti gli episodi criminali, documentati dal pm, vengono posti in essere dai Pellegrino in quanto tali, senza implicazione dei presunti capi. Ad esempio, la pur odiosa vicenda della tentata estorsione subita dall’imprenditore Andreotti non risulta in alcun modo riconducibile ad un sodalizio, bensì viene descritta come la bravata di “due giovani esuberanti” (cit!).
Analogamente, vengono ridimensionati gli episodi relativi agli incendi appiccati ai mezzi della Tesorini (ditta rivale dei Pellegrino nel movimento terra), così come le minacce subite dagli Assessori Ingenito e Sferrazza, al fine di accelerare la pratica-casinò.
Del tutto individuali, e non ricollegabili ad un gruppo ‘ndranghetista, sarebbero, ancora, i reati in tema di armi e droga (commessi sempre dai Pellegrino), i cui proventi venivano reinvestiti nella srl di famiglia, non in favore dei presunti “capi”.
In ultima analisi, il Collegio sottolinea la seguente anomalia: i quattro gregari processati nella Svolta (Maurizio, Roberto, Giovanni Pellegrino e Antonino Barilaro) sarebbero caratterizzati da una tripla autonomia: da Ventimiglia, dai tetrarchi, da loro stessi. Tutto ciò non risulta verosimile, né compatibile con un’organizzazione mafiosa, ad avviso della Corte, che conclude per la loro assoluzione dal reato associativo.
Per l’effetto, vengono escluse anche le aggravanti ex art. 7, d.l. 152/1991 (agevolazione/metodo mafioso), per i reati fine commessi in Bordighera, con conseguenti rideterminazioni di pena al ribasso.
Capitolo III – Eppur si muovono
Nonostante l’accusa di mafia sia caduta, Pellegrino Maurizio viene comunque condannato ad 8 anni e 3 mesi (ma erano stati 16, in primo grado); Calabrese e Alvaro ad anni 3 e mesi 4; assolti, invece, Giovanni e Roberto Pellegrino ed Antonino Barilaro.
L’assoluzione per il reato di associazione mafiosa comporta, ipso iure, la revoca delle confische ex art 416-bis, co. 7, c.p., ed ex art. 12-sexies, d.l. 306/1992, per i “bordigotti”, nonché l’immediata scarcerazione di Barilaro Antonino, Pellegrino Giovanni e Roberto.
Si tratta di attendere, a questo punto, il verdetto della Suprema Corte di Cassazione, che si preannuncia nient’affatto scontato. In questa sede val solo la pena di ricordare che – al netto degli asseriti vizi del capo d’imputazione a-bis) – non pochi elementi propendevano nel senso della colpevolezza degli imputati.
In primis, una certa separazione dei due gruppi era emersa anche in Maglio 3: i bordigotti non chiedevano mai l’assenso di Marcianò per agire (es. per la questione della sala giochi) ed erano frequenti le aspre critiche, da parte del gruppo intemelio, per il modo di agire dei propri “colleghi”.
Ma soprattutto, una pluralità di elementi attesterebbe (come affermato in primo grado) l’operatività del sodalizio, che si è “guadagnato sul campo” una vasta aura criminale, attraverso tentate estorsioni, minacce, incendi (la vicenda “Andreotti” la più eclatante, anche per l’omertà della teste Brunella Mocci, che pure aveva assistito al pestaggio).
Del tutto provati risultano, ancora, i legami del gruppo con la casa madre (Michele Ciricosta, ad esempio, si recò in Calabria per discutere delle sorti del locale dopo gli arresti di due Pellegrino).
Molti fatti, inoltre, sono già coperti dal giudicato: Giovanni Pellegrino ha un precedente per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; Roberto Pellegrino per detenzione di armi da guerra (da minorenne) e per due acquisti di arma da fuoco.
Piuttosto radicati e sintomatici sembravano, altresì, gli interessi economici del gruppo: dal movimento terra della Fratelli Pellegrino srl, all’agriturismo su cui si tentava di mettere la mani, al night “Le grotte del drago”, alla agognata sala giochi. Documentata, infine, la vicinanza alla politica locale (al già sindaco Bosio e all’ex deputato Minasso).
Eppure, secondo la Corte d’Appello, il fatto non sussisteva.