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Le misure di prevenzione sono misure social-preventive, dalla natura dibattuta (amministrativa/penale), che possono essere applicate a particolari categorie di soggetti, ritenute pericolose socialmente, e sono dirette ad evitare la commissione di reati.

In ciò si differenziano, pertanto, dalle misure di sicurezza, che presuppongono l’avvenuta realizzazione di un reato (o di un quasi-reato).

Ci sono due tipi di misure di prevenzione, PERSONALI e PATRIMONIALI.

PERSONALI: possono consistere nell’obbligo di rimpatrio nel comune di residenza (imposto ai soggetti indicati dalla legge 1423/1956, ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza), nella sorveglianza speciale o nel divieto di accedere a determinate manifestazioni sportive.

L. 27 Dicembre 1956, n. 1423

PATRIMONIALI: sono state introdotte dalla legge Rognoni-La Torre, al fine di contrastare l’accumulo di ricchezze da parte delle associazioni mafiose.
Possono consistere nel sequestro (un provvedimento provvisorio) o nella confisca (un atto ablatorio da parte dello Stato) dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità diretta o indiretta dell’indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso. Scopo di tali misure di prevenzione è l’impoverimento delle organizzazioni criminali e delle persone che sono comunque implicate in fatti delinquenziali.

I soggetti destinatari delle misure di prevenzione oggi sono indicati dall’articolo 1 del Codice Antimafia, il quale sostituisce la legge 327/1988, che aveva a sua volta modificato la suddetta legge 1423/1956.

Ma già in passato, la legge 575/1965, prima, e la 152/1975, dopo, avevano esteso l’applicabilità delle misure di prevenzione ai soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose l’una e  a quelli politicamente pericolosi l’altra.

L. 31 Maggio 1965, n.575

L. 22 Maggio 1975, n.152

Le misure di prevenzione sono state spesso oggetto di pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU); in seguito la Corte Costituzionale Italiana, riprendendo alcune di queste pronunce, ha avviato un processo di giurisdizionalizzazione, volto ad assicurare che queste misure – nonostante vengano considerate sia formalmente che sostanzialmente di natura amministrativa – siano in futuro trattate come vere e proprie sanzioni penali, irrogabili quindi solo in seguito ad un equo processo.

Corte Cost. 93/2010